Stadio “Mimmo Pavone e Alessandro Mariani”
(Ex art. 19-ter, comma 3, lett. c) del decreto del Ministero dell’Interno 18 marzo 1996, introdotto dal decreto del Ministro dell’Interno 06 giugno 2005 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto del ministro dell’Interno 18 marzo 1996, recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” ed ex art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dell’Interno 06 giugno 2005 recante “Modalità di emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore a n. 10.000 posti, in occasione dello svolgimento di competizioni riguardanti il giuoco del calcio). Determinazione n. 14/2010 del 17 marzo 2010 con riferimento all’art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003 L’acquisto del titolo valido per l’accesso e la permanenza nell’IMPIANTO SPORTIVO in occasione delle partite di calcio comportano l’accettazione del presente “Regolamento di accesso ed uso dello Stadio”. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge o dai Regolamenti all’uopo emanati dalla FIFA, dalla Uefa dalla FIGC, dalla Lega di appartenenza, dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché dalle disposizioni della società Delfino Pescara 1936 Spa. La società Delfino Pescara 1936 Spa potrà rifiutare l’ingresso all’impianto sportivo in occasione di incontri successivi alle persone che abbiano violato il presente Regolamento. Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:
- il titolo di accesso allo stadio è personale e sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell’acquirente. Non potrà essere ceduto a terzi, salvi i casi e secondo le modalità previste dalla Società e dalla normativa di Legge in materia;
- per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale steward della società, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso;
- il titolo di accesso va conservato per tutto il tempo di permanenza nell’impianto sportivo e fino all’uscita dello stadio; dovrà essere mostrato in qualsiasi momento a semplice richiesta del personale steward;
- con l’acquisto del titolo di accesso lo spettatore autorizza implicitamente la Società a richiedere controlli sulla persona da parte degli steward, anche a mezzo di metaldetector, e di rifiutare l’ingresso o di allontanare dallo Stadio chiunque non sia disposto a sottoporsi a detti controlli, al fine di evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi.
- lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato evidenziato sul biglietto e/o abbonamento. Non potrà occupare posti differenti seppur non utilizzati da altri soggetti e non potrà spostarsi all’interno dell’impianto senza l’espressa autorizzazione o le istruzioni degli steward, dei funzionari della Società e/o delle Forze dell’Ordine. Nessuno può rimanere in piedi durante lo svolgimento della gara. È consentito uscire dall’impianto sportivo anche durante la manifestazione sportiva ma è tassativamente vietato rientrare.
- la Società non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a sua negligenza o colpa.
- La società non può garantire che l’incontro abbia luogo nella data e nell’ora prevista e si riserva inoltre il diritto di riprogrammare la data e l’orario della gara senza alcun preavviso e senza dover incorrere in nessun tipo di responsabilità.
DIVIETI: Come previsto dalle vigenti normative e dai regolamenti sportivi chiunque non accettasse di sottoporsi ai controlli di sicurezza, non potrà essere ammesso all’interno dello Stadio. All’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna E’ VIETATO:
- introdurre o detenere armi da sparo o da fuoco o strumenti atti ad offendere o essere lanciati come spade, coltelli, e forbici; introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, pietre, materiale esplosivo quali raudi, petardi o bombe, artifizi pirotecnici, fumogeni, torce illuminanti, strumenti per l’emissione di raggi luminosi concentrati (puntatori laser e simili) ed altri oggetti che possano costituire pericolo per l’incolumità dei soggetti presenti nell’impianto, arrecare disturbo ovvero compromettere lo svolgimento regolare delle competizioni sportive;
- l’ingresso senza titolo di accesso regolarmente rilasciato secondo il D.M. 06/06/05;
- lo scavalcamento delle recinzioni, dei separatori e delle strutture;
- sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga; sostare in piedi sui posti a sedere;
- usare travestimenti che non permettano di distinguere il viso;
- introdurre pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi;
- danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
- introdurre, consumare o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore; è comunque assolutamente sempre vietata la somministrazione di bevande alcoliche a minori;
- introdurre o esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi (ombrelli, cartelloni, etc.etc.) o la segnaletica di emergenza e che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di giuoco;
- usare l’intimidazione, la coercizione, gli insulti o la provocazione verso altre persone (inclusi arbitri, giocatori, ufficiali, personale di sicurezza)
- introdurre o esporre cartelli, striscioni, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, tamburi e megafoni diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della società sportiva e distribuire materiale stampato, anche di orientamento politico; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione; l’inosservanza della presente disposizione comporta, oltre che l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di riferimento, anche l’immediata risoluzione del contratto di prestazione e la revoca della carta di fidelizzazione;
- esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa, politica o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
- Effettuare qualsiasi forma di propaganda, di qualsivoglia genere ed in qualunque modo che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dellʼevento;
- realizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della società sportiva.
- Svolgere qualsiasi tipo di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata;
- E’ severamente vietato, senza previa autorizzazione scritta della Società, registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare: contenuti sonori, visivi o audio- visivi della partita a parte per proprio uso personale e privato; o qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a parte per propri fini non commerciali.
- accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- l’accesso a qualsiasi animale, con l’eccezione di cani guida o cani soccorritori.
AVVERTENZE Si evidenzia che i seguenti comportamenti, oltre ad essere passibili di sanzione amministrativa in quanto costituenti violazione del presente regolamento, integrano anche fattispecie di reato:
- travisamento;
- possesso di armi proprie ed improprie;
- ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche;
- possesso, lancio e utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici;
- scavalcamento di separatori;
- invasione di campo
Lo Stadio è soggetto a controllo audiovisivo, sia all’interno, che all’esterno dell’impianto sportivo. Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati nell’art.6, comma I, della legge 13 dicembre 1989.n.401, e successive modificazioni, ed, in particolare, quelli relativi al travisamento, all’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, nonché al possesso ed al lancio di materiale pericoloso. I dati personali rilevati dalla Società, a fronte della vendita di valido titolo di accesso allo Stadio saranno registrati e, quindi, cancellati, trascorsi sette giorni dallo svolgimento dell’evento al quale si riferiscono. Nel frattempo i dati personali saranno protetti secondo vigente normativa. Garante del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni in materia, è il Presidente pro-tempore della società Delfino Pescara 1936 Spa o di suo delegato.