– Molestia o disturbo alle persone (art. 660 codice penale)
Condotte finalizzate ad alterare l’equilibrio psico-fisico normale di una persona,
interferendo con le sue condizioni di lavoro o di riposo.
– Atti persecutori (art. 612-bis codice penale)
Reiterate condotte di minaccia o molestia, tali da cagionare nella vittima un perdurante e
grave stato di ansia o di paura o un fondato timore per la propria incolumità.
SAFEGUARDING POLICY
TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI ILLECITI al 31 AGOSTO 2024 ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 39/2021
GLI ILLECITI RILEVANTI
LE CONDOTTE DA PREVENIRE
MOLESTIE
ABUSO PSICOLOGICO, FISICO, SESSUALE, DI MATRICE RELIGIOSA
– Abuso di mezzi di correzione e disciplina (art. 571 codice penale)
– Maltrattamenti (art. 572 codice penale)
Condotte di prevaricazione fisica e/o psicologica perpetrate a danno di coloro che, per età o per rapporti di affidamento, si trovino nelle condizioni di subirle, proprio nei contesti in cui dovrebbero ricevere maggior protezione.
– Violenza sessuale (art. 609-bis codice penale)
Condotte caratterizzate da violenza, minaccia o abuso di autorità, finalizzate a costringere taluno a compiere o subire atti sessuali.
– Corruzione di minorenne (art. 609-quinquies codice penale)
Atti di esibizionismo sessuale commesse in presenza di persona minore degli anni quattordici, che violino la sua sfera di riservatezza e discrezione sessuale.
– Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies codice penale)
– Adescamento di minorenni (art. 609 undecies codice penale) Qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, allo scopo di commettere reati sessuali. L’articolo 16 comma 5 del D.Lgs. 39/2021 prevede espressamente che i Regolamenti delle Federazioni debbano prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che siano stati condannati per i seguenti reati:
- Prostituzione minorile (art. 600-bis codice penale)
- Pornografia minorile (art. 600-ter codice penale)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater codice penale)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 codice penale)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-
quinquies codice penale)
Pertanto, anche le condotte punite da tali fattispecie dovranno essere oggetto di analisi in sede di redazione dei Modelli.
VIOLENZA DI GENERE
Con il concetto di violenza di genere si intende la violenza fisica, psicologica, sessuale
esercitata contro qualsiasi persona o gruppo di persone sulla base del sesso,
dell’orientamento sessuale e/o dell’identità di genere.
Assumono pertanto rilevanza, rispetto a tale forma di illecito, le fattispecie di reato già
elencate sopra, quali la violenza sessuale, i maltrattamenti, le molestie e gli atti persecutori.
DISCRIMINAZIONE
Assumono rilevanza le disposizioni, i criteri, le prassi, gli atti, i patti o i comportamenti che
producano effetti discriminatori per ragioni di etnia, caratteristiche fisiche, genere, status
social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali,
disabilità, età o orientamento sessuale.
A livello penale, può essere opportuno richiamare anche il reato di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis codice penale), considerato che lo stesso articolo 16 comma 5 del D.Lgs. 39/2021 lo annovera tra i casi di condanna dei tesserati per cui i Regolamenti delle Federazioni debbono prevedere sanzioni disciplinari.
BULLISMO
Il bullismo è un comportamento prevaricatore di natura fisica e/o verbale, caratterizzato da
molestia e aggressività anche di tipo minaccioso, sempre di natura intenzionale.
In detto contesto assumono pertanto rilevanza:
- Percosse (art. 581 codice penale)
- Lesioni dolose (art. 582 codice penale)
- Diffamazione (art. 595 codice penale)
- Violenza privata (art. 610 codice penale) Condotte violente e/o minacciose finalizzate a costringere la vittima a fare, tollerare od
omettere qualcosa. - Minaccia (art. 612 codice penale)
- Stalking (art. 612-bis codice penale)
- Molestia o disturbo (art. 660 codice penale)
CYBERBULLISMO
È una forma di bullismo attuata attraverso l’uso di dispositivi elettronici mobili e di alcune
delle loro applicazioni, in particolare i social media.
Condotte di diffamazione, minaccia, molestia, persecuzione agite in contesti “virtuali”,
ad esempio attraverso l’invio tramite smartphone o tablet di testi offensivi, la diffusione di
voci o pettegolezzi, la creazione di pagine web, video o profili sui social media al solo fine
di prendere in giro.
Assume rilevanza in detto contesto anche il c.d. Revenge porn, ossia la condivisione
pubblica tramite Internet di immagini o video intimi (ad esempio effettuati nei luoghi dove
la privacy dovrebbe essere tutelata quali i bagni o gli spogliatoi), senza il consenso dei
protagonisti degli stessi.
– Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter codice
penale) Invio, cessione, pubblicazione o diffusione di immagini o video (realizzati o sottratti) sessualmente espliciti, all’insaputa del soggetto che vi è rappresentato.
CONDOTTE COLPOSE DETERMINANTI UNO DEGLI ILLECITI DI CUI SOPRA
I Modelli di organizzazione e controllo dell’attività sportiva dovranno prevedere specifici
protocolli anche per la prevenzione del rischio che dirigenti, tecnici o tesserati, per
negligenza e/o incuria omettano di intervenire causando un danno, permettendo che venga
causato un danno o creando un pericolo imminente di danno.
Le condotte colpose rilevanti a questo proposito consistono nel sistematico disinteresse,
nella trascuratezza dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato, nella mancata
soddisfazione delle sua necessita a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.